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Responsabilità medica e nesso di causalità

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Nello stabilire la responsabilità penale del medico, il Giudice è sempre obbligato a valutare la sussistenza del nesso di causalità, elemento del reato in forza del quale si può affermare che il danno subito dal paziente è riconducibile alla condotta tenuta dal medico.

Proprio in tema di nesso di causalità la Suprema Corte si è espressa nella pronunzia n° 9695 del 27 febbraio 2014 in essa rimarcando l’importanza del metodo che i giudici devono seguire per appurare la sussistenza nesso causale. In particolare la Corte ha posto una fondamentale distinzione fra il nesso di causalità da accertare nel caso concreto (e su cui fondare un giudizio di colpa medica), dal nesso di causalità ipoteticamente verificabile sulla base di leggi scientifiche aventi rilevanza statistica: se in astratto, e soprattutto in ambito medico, molte possono essere le cause di un determinato evento dannoso, compito del giudice sarà quello di verificare quale sia quella che con il maggior grado credibilità razionale sia la cagione dello specifico danno prodottosi, senza che debbano venire in considerazione in ogni singolo giudizio tutte le cause astrattamente ipotizzabili secondo la scienza e la letteratura medica per quel particolare danno.

Venendo al caso specifico, all’attenzione della Cassazione venne portata la vicenda di un medico che aveva in maniera inappropriata eseguito una manovra (c.d. manovra di Kristeller) su una paziente durante il parto.  In particolare il medico aveva esercitato una o più spinte sull’addome della partoriente con la mano prima e poi con il braccio sebbene non risultasse che la testa del bambino avesse già impegnato il canale del parto, e dunque in un momento in cui quella manovra non era consigliabile. La decisione di procedere con detta manovra avrebbe causato il distacco intempestivo della placenta e conseguenti gravissime lesioni riportate al bambino (si tenga ben presente che la paziente non presentava alcun fattore di rischio specifico che giustificasse il distacco prematuro della placenta). A fronte di questi fatti i Giudici di Appello avevano però assolto il medico, statuendo che non era possibile giungere ad un giudizio di certezza assoluta circa il fatto che fosse stata la manovra del medico a cagionare il distacco della placenta poiché la letteratura medica in materia riporta che statisticamente nello 0,5% dei casi il distacco intempestivo della placenta è ascrivibile a cause naturali.  In altre parole, pur essendo astrattamente possibile (e anzi del tutto probabile) che fosse stata la manovra inopportuna praticata dal medico a provocare il distacco della placenta, non si poteva statuire la sua penale responsabilità essendovi l’astratta possibilità (pari, secondo la letteratura di settore allo0,5%) che il distacco fosse avvenuto per cause naturali e perciò non riconducibili all’operato del sanitario.

Tale linea argomentativa è stata censurata e ritenuta illogica dalla Cassazione che ha perciò annullato la sentenza di assoluzione. In particolare la Suprema Corte, richiamando orientamenti ampiamente consolidati, riafferma che la sussistenza del nesso causale fra condotta ed evento dannoso deve esser vagliato secondo un giudizio di elevata probabilità logica. Bisogna cioè verificare sulla base delle evidenze processuali che, ipotizzandosi come non compiuta la condotta assunta a causa dell’evento, l’evento, con elevato grado di credibilità razionale, non si sarebbe verificato. Ciò posto l’errore in cui, ad avviso della Cassazione, sono incorsi i Giudici di Appello è stato quello di aver presupposto che il criterio di elevata probabilità logica, nel quale si sostanza il giudizio circa la sussistenza del nesso causale (e l’esclusione di altri ipotizzati fattori) possa o debba esprimersi in termini percentuali e correlativamente è perciò illogico aver basato il giudizio su altre ipotetiche cause riportate dalla letteratura di settore (lo 0,5% di cause naturali di distacco) e in forza di ciò aver ritenuto non sussistente il nesso di causalità fra la manovra praticata dal medico e il danno subito dalla paziente.

La probabilità logica, dunque, come criterio di giudizio per la ricostruzione del fatto nel caso concreto, è un concetto che non designa una frequenza statistica, ma piuttosto “un rapporto di conferma tra un’ipotesi e gli elementi che ne fondano l’attendibilità”. Né può essere diversamente, posto che mentre le leggi a carattere statistico riguardano classi di dati, la certezza processuale richiesta si riferisce al caso concreto.

Ritorniamo al caso in esame. Posto che la paziente non presentava alcun fattore di rischio specifico che potesse altrimenti giustificare il distacco prematuro della placenta è da stimare che con un elevato grado di probabilità logica che l’esecuzione della manovra di Kristeller in un momento sbagliato abbia causato il distacco della placenta poiché idonea a cagionare l’evento in forza di un’elevata probabilità statistica.

Pur essendo sul piano fattuale possibile che, così come riporta la letteratura scientifica in materia, la placenta si fosse effettivamente staccata per cause naturali sarebbe però illogico sul piano giuridico, così come precisato dalla Cassazione, prendere in considerazione questa causa per stabilire la sussistenza del nesso di casualità (e dunque della colpa penale del medico). Ciò in quanto la specifica causa che ha prodotto quello specifico danno è stata, con elevato grado di probabilità logica, individuata e provata nell’ambito processuale e perciò viene meno la rilevanza giuridico-processuale di decorsi causali alternativi che seppur non escludibili in assoluto lo sono se vagliati sul piano della probabilità logica e della ricostruzione dei fatti.

Per usare una nota locuzione giuridica, il ragionevole dubbio al di là del quale si apre il campo della punibilità penale non può identificarsi con ogni ipotetico andamento alternativo degli eventi anche sebbene sorretto da una data probabilità statistica. Il ragionevole dubbio che preclude la punibilità penale è esclusivamente quello che sulla base del caso concreto e cioè delle prove emerse nel processo sia idoneo a fondare un’ipotesi alternativa rispetto a quella prospettata dall’accusa anch’essa dotata di credibilità logica.

 

Avv. Sandro Folino

Foro di Bologna

sandro.folino@libero.it

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